Utilizzo Proventi Sanzioni Codice della Strada

Data di pubblicazione:
30 Novembre 2021

OPERAZIONE TRASPARENZA SUGLI INCASSI DA MULTE RICEVUTI  DAGLI ENTI LOCALI

Tra i cambiamenti al Codice della Strada c'è anche l'obbligo per i Comuni, Province, Città Metropolitane e Unioni di Comuni, di pubblicare sul proprio sito internet, la relazione sulle multe, entro trenta giorni dall'invio al Ministero dell'Interno e l'obbligo, in capo al Viminale, di dare ulteriore notizia dei dati sul proprio portale. La nuova norma è stata approvata nel corso dell'esame della Legge di conversione del D.L. 121/2021, con un emendamento all'art. 142, comma 12-quater del D.Lgs. 285/1992.

L'obbligo di rendicontazione delle multe al Codice della Strada, attualmente vigente, prevede, per ogni ente locale, la trasmissione informatica di una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui all'articolo 208 e al comma 12-bis dell'articolo 142 del codice. Quest'ultima deve essere comunicata, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno. I dati riferiti al rendiconto devono riguardare anche gli interventi realizzati a valere sugli incassi delle multe, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento (comma 12-quater articolo 142 del D.Lgs. 285/92). 

La nuova disposizione, aggiunta dalla Camera in prima lettura del D.L. infrastrutture, obbliga ogni ente locale a pubblicare la propria relazione sulle multe in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ed al Ministero dell'Interno.

Poichè il termine per l'invio è ìl 31 Maggio, la relazione dovrà essere pubblicata entro il 30 Giugno di ogni anno, con riferimento ai dati dell'ultimo esercizio chiuso.