Esercizi ricettivi all'aria aperta
Le strutture ricettive all'aria aperta previste dalla normativa vigente sono di tre diverse tipologie: Campeggi, Camping-village e Villaggi turistici.
I requisiti minimi previsti per la classificazione a stelle di ciascuna tipologia, oltre al rispetto della normativa vigente, in particolare, in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi, sono quelli indicati nel Regolamento Regionale n. 8/2018.
La classificazione ha validità quinquennale e decorre dal 1° gennaio 2019 (RR 8/2018, art. 29). Per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua (RR 8/2018, art. 6).
Quanto alla ricettività, si ricorda che nel numero complessivo di piazzole autorizzate sono comprese quelle occupate da Tende attrezzate (es. Tende Coco), Roulotte attrezzate, Strutture mobili e Bungalow.
Sono strutture mobili (es. Mobilehome, Tende Safari Lodge, purché complete di bagno) quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamento alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge (LR 8/2017, art. 29, comma 7).
I Bungalows sono strutture fisse ancorata permanentemente al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata – LR 8/2017, art. 29, comma 7). Nei Bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di 2 posti nei locali adibiti a soggiorno (LR 8/2017, art. 29, comma 8).
I WC sono le installazioni igienico sanitarie di uso comune - al netto delle installazioni presenti nelle Strutture mobili e nei Bungalow, che sono conteggiati come servizi igienici privati - con suddivisione per sesso (RR 8/2018, Tabella I)
CAMPEGGI
I Campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Nei Campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del 30% di quelle autorizzate (LR 8/2017, art. 29, commi 2 e 3)
I campeggi sono classificati in base ai requisiti minimi posseduti indicati nella Tabella I) allegata al RR 8/2018 e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella (RR 8/2017, art. 4, comma 1).
CAMPING-VILLAGE
I Camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il 31% e il 69% delle piazzole autorizzate (LR 8/2017, art. 29, comma 6).
I Camping-village sono classificati in base ai requisiti minimi posseduti indicati nella Tabella M) allegata al RR 8/2018 e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle e tre stelle (RR 8/2017, art. 4, comma 3).
VILLAGGI TURISTICI
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili. È consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al 30% delle unità abitative autorizzate (LR 8/2017, art. 29, commi 4 e5).
I Villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti minimi posseduti, indicati nella Tabella L) allegata al RR 8/2018 e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle e due stelle (RR 8/2017, art. 4, comma 3).